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OpenWrt e DD-WRT
OpenWrt e DD-WRT sono due storici e consolidati progetti di Linux Embedded.
La loro peculiarità è di utilizzare hardware dei router commerciali.
Avviamo l’attività di installare OpenWrt in alcuni modelli commerciali dotati di CPU con velocità di clock verso i 500 MHz e collegati mediante USB o RS232 ad Arduino con Shield Grove.
Il risultato è la realizzazione di sistemi con enorme predisposizione alla connettività, omogenei secondo l’adozione di Linux Embedded e a costi tagliati.
Il poter configurare il network, i dispositivi di routing, firewall, VPN, VNC ed SSH secondo le modalità Linux è un’enorme semplificazione.
Quadrirotori con elettronica Arduino
Il nuovo comparto, tra il modellismo e, in alcuni casi, le attività professionali, dei quadricotteri compatti annovera alcuni modelli costruiti utilizzando l’elettronica Arduino.
Segnaliamo aeroquad.com
UDOO l’Android/Linux PC con la potenza combinata del Raspberry PI e dell’Arduino
Stiamo assistendo alla nascita di un’altra stella dei computer come Raspberry PI: UDOO.
UDOO è una scheda singola open hardware, a basso costo, la CPU dual o quad ARM, ethernet 1GB, SATA ed integra l’elettronica compatibile Arduino Due.
Un vero gioiello che mostra la rapida evoluzione del comparto informatico verso il totale superamento delle attuali tecnologie. Come detto, alla fine dell’anno ci sarà il punto di non ritorno.
Caratteristiche dal sito http://www.udoo.org
- Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad core 1GHz
- Integrated graphics, each processor provides 3 separated accelerators for 2D, OpenGL® ES2.0 3D and OpenVG™
- Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (same as Arduino Due)
- RAM DDR3 1GB
- 54 Digital I/O + Analog Input (Arduino-compatible R3 1.0 pinout)
- HDMI and LVDS + Touch (I2C signals)
- Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit)
- WiFi Module
- Mini USB and Mini USB OTG
- USB type A (x2) and USB connector (requires a specific wire)
- Analog Audio and Mic
- SATA (Only Quad-Core version)
- Camera connection
- Micro SD (boot device)
- Power Supply (5-12V) and External Battery connector
Ubuntu kernel
Ricordiamo la principale versione del kernel nelle ultime distribuzioni Ubuntu:
Ubuntu 13.04 utilizza il kernel 3.8
Ubuntu 12.10 utilizza il kernel 3.5
Ubuntu 12.04 LTS utilizza il kernel 3.2
La comunità autonoma spagnola Extramadura comincia la conversione a Linux di 40000 computer del governo.
Il governatore Theodomir Cayetano ha annunciato il piano di migrazione il 18 aprile. L’operazione prevede un risparmio di 30 milioni di euro all’anno.
Questo è forse uno dei più grandi progetti governativi di adozione di un sistema operativo open source. In Europa è il secondo dopo la Gendarmeria Francese con 90000 computer da tavolo. Il terzo progetto europeo è stato realizzato dall’amministrazione della città di Monaco con 13000 computer.
Extremadura ha creato una distribuzione Linux su misura, detta Sysgobex, per venire incontro ai principali requisiti dell’apparato governativo.
EMB-2500 migliora Raspberry PI
La scheda EMB-2500, SoC computer, verrà rilasciata nell’anno corrente.
E’ una valida alternativa a Raspberry PI, soprattutto per la CPU fino a quad, la porta SATA, la periferica ethernet Gigabit ed il formato standard ITX.
La EMB-2500 è realizzata dalla Habey USA, sussidiaria della NORCO Intelligent Technology Co., legata alla Shenzhen, China.
La CPU della EMB-2500 è 1 GHz Freescale i.MX6, che può essere a core singolo doppio oppure quad, con 1 GB DDR3 RAM.
Catratteristiche:
- OS: supporto di Linux e Android 4
- Storage: 1x SATA 3Gb/s, 1x SD, on-board NAND flash (4GB default
- Network: Gigabit Ethernet. Optionale on-board WiFi
- Connettività: HDMI 1.4, VGA, LVDS (Risoluzione nel range 1920 x 1080). 2x USB2.0, 2x USB2.0 header, 1x mini USB2.0 OTG.
- Integrato 3D graphics and 1080p video codec engine.
Dalle pagine web:
http://www.habeyusa.com/products/emb-2500-arm-pico-itx-freescale-cortex-a9-embedded-board/
Essentials
- Model
- EMB-2500
- Platform Codename
- Freescale Cortex A9
- Form Factor
- Pico-ITX
- Processor
- Freescale i.MX6 1 GHz Solo, Dual or Quad Core
- Chipset
- SoC
- BIOS
- Bootloader
- System Memory
- 1GB on-board DDR3
- Ethernet
- 1x RJ45, GbE x1, 1x Optional On-board WiFi
- Storage
- 1x SATA 3Gb/s, 1x SD, On-board NAND flash (4GB default)
- Power
- 5V DC, 4-pin header
Graphic
- Graphic Controller
- OpenCL support 3D graphics with up to quad shaders at 200 Mt/s
- Display Interface
- 1x HDMI 1.4
- LCD Interface
- 1x Dual Channel 24-bit LVDS
- Display Resolution
- HDMI – 1920x 1200, VGA – 1920x 1200, LVDS – 1920x 1080
- Dual Display
- HDMI/LVDS independent display
I/O
- Serial Port
- 2x RS-232 (4-wire) header
- USB
- 2x USB2.0, 2x USB2.0 header, 1x mini USB2.0 OTG
- Digital I/O
- 8-bit GPIO
- Audio
- Line-out, Line-in and MIC-in header
Advanced Technologies
- Watchdog Timer
- Programmable timer system reset
- Features and Options
- 2x CAN Bus Header (optional for supported processor) Linux and Android 4 support, HDMI + VGA + LVDS display ports, built in HD1080p Video Decode, HD1080p Video Encode, HD1080p Video Transcode, HDMI 1.4, Image Pre and Post Processor, OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, OpenCL, OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 3.0 support, on-board 4-wire MAX11801 touch screen controller, 3x 3 matrix key pad support, Dual CAN bus option
Mechanical & Environmental
- Operating Temperature
- -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
- Storage Temperature
- -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
- Operating Humidity
- 5% ~ 95%, 40ºC, non-condensing
- Dimensions
- 100 mm x 72 mm (3.94″ x 2.83″)
Western Digital Red Hard Disk Drives per Network Attached Storage
Segnaliamo i dischi fissi Western Digital serie Red, costruiti per NAS, ma anche per utilizzo intensivo. Il formato è 3.5″ e le pezzature sono 1, 2 e 3 TB.
L’operatività dichiarata è 24/7, ottimizzati per fault-tolerant RAID (con specifici algoritmi di correzione errori) e per riduzione di temperatura e vibrazioni da permettere l’inserimento di molti dischi in un unico chassis.
Stiamo testando molti pezzi anche nella usuale configurazione bulldozer. Per ora il riscontro è secondo aspettative.
Reti d’impresa da wikipedia.it
Reti d’impresa
Le Reti d’impresa costituiscono un’alternativa per quelle aziende che vogliono aumentare la loro forza senza doversi necessariamente unire in una fusione o ricadere sotto il controllo di un unico soggetto.
Il “Decreto Sviluppo”ovvero la Legge 23 luglio 2009 n. 99 pubblicata su supplemento Ordinario n. 136 alla G.U. 31 luglio 2009 e in vigore dal 15 agosto 09 ha introdotto una serie di modifiche relative all’operatività ’delle reti di imprese. In particolare sono state meglio precisate alcune caratteristiche relative al “Contratto di rete” che deve dare evidenza degli obiettivi strategici e delle attività comuni che diano luogo al miglioramento della capacità competitiva ed innovativa sul mercato.
La forma del contratto: – atto pubblico o scrittura privata autenticata quindi è necessario ricorrere ad un notaio;
L’oggetto del contratto: – è una obbligazione reciproca tra le imprese aderenti al contratto di rete ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali
Lo scopo del contratto: – accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Questo dice la legge, ma mi spingerei oltre indicando che tra gli scopi leciti del contratto è anche la capacità di accedere a rapporti altrimenti preclusi all’impresa singola: mi riferisco a finanziamenti, agevolazioni, bandi di gara pubblici e così via.
Elementi essenziali del contratto sono:
– l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato
– l’individuazione di un programma di rete (che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune)
– l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso;
– l’individuazione dell’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita’ di partecipazione di ogni impresa alla attivita’ dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi espressamente previsti dalla legge. Si discute ancora in dottrina se questa rappresentanza sia piena oppure limitata ai casi esemplificati nella legge.
– l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione. (Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del c.c).
– ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile);
le modifiche introdotte dalla legge 122-30 luglio 2010. I quattro capisaldi:
A) In ordine ai soggetti si passa da “due o più imprese” a “più imprenditori”. Questa modifica riguarda due profili:
a. il numero degli appartenenti alla rete.
b. Il passaggio dal concetto di impresa a quello di imprenditore.
Al contratto di rete possono dunque partecipare imprenditori qualunque sia la natura del soggetto che esercita l’attività di impresa (che si diversifica in impresa individuale, societaria e pubblica), anche non commerciali.
B) In ordine alla causa del contratto: si passa da “scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato” a “scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La modifica consiste nell’abbandono del criterio di reciprocità per un più anodino richiamo alla crescita individuale e collettiva.
C) Sul fondo patrimoniale e l’organo comune: la dotazione patrimoniale diventa eventuale. La modifica non pare però apprezzabile e comunque incoerente con l’incentivo fiscale esplicitamente previsto, a meno di non volere legare l’incentivo fiscale alla presenza di una dotazione patrimoniale autonoma; anche la previsione di un organo comune diviene eventuale. L’organo comune può essere incaricato di eseguire anche singole parti o fasi del contratto di rete. Il punto deve essere inteso alla luce dell’oggetto del contratto di rete. Infatti il contratto di rete dovrebbe disciplinare appunto la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati tra le imprese, (lo scambio di informazioni di varia natura, attività per la quale tuttavia non si prevede alcun contatto all’esterno e dunque non si pongono problemi di soggettivizzazione), o una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Dunque il contratto di rete nasce limitato ad alcune fasi o parti rispetto alle quali si può sviluppare una interdipendenza tra più imprese ed è naturale che l’organo comune sia incaricato di amministrare questa interdipendenza nell’interesse di tutti i partecipanti. Secondo il dettato della legge è però possibile limitare ulteriormente la competenza, ed i relativi poteri di gestione e rappresentanza, a singole parti o fasi del contratto, anche nel senso che l’organo comune può avere carattere temporaneo, sicché una volta esaurito il compito, il mandato si estingue (argomento ex art. 1722, 1°, n. 1 c.c.).
Da segnalare anche che, se previsto, l’organo comune agisce in nome e per conto dei partecipanti alla rete; la modifica è apprezzabile. Si tratta di previsione che salvaguardia essenzialmente i terzi, i quali sono così dispensati dal verificare il potere di rappresentanza recandosi al registro delle imprese.
D) Il registro delle imprese: si chiarisce che la forma del contratto (per atto pubblico e per scrittura privata autenticata) è funzionale ai soli fini degli adempimenti pubblicitari. Ciò implica che è valido anche un contratto di rete formalizzato per scrittura privata. A questa formalità converrà ricorrere nei casi in cui non vi sia un fondo patrimoniale né un organo comune e per il quale quindi non si pongono problemi di limitazioni al potere di rappresentanza e più in generale di soggettività.
Nell’ambito del cantiere aperto da Industria 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con i ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia), ha il compito di elaborare e presentare al Governo disegni di legge per definire queste nuove forme di aggregazione, seguendo i seguenti criteri:
- definire i requisiti di stabilità delle reti di imprese (in particolare PMI) e le nuove forme di coordinamento e direzione al loro interno;
- verificare i loro effetti giuridici in relazione alla diversità di queste con i raggruppamenti ed i consorzi;
- prevedere la presenza di imprese straniere, disciplinando reti transnazionali sia europee che extra-UE;
- includere la possibilità che nelle reti di impresa possano confluire imprese sociali ed enti senza scopo di lucro.
wikipedia.it
Ubuntu adotta la tecnologia UEFI dalla versione 12.04.2
La tecnologia UEFI è promossa da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum, un’associazione non-profit di industrie che promuovono l’innovazione del firmware delle schede madri.
Ubuntu dalla versione 12.04.2, Fedora dalla 18 ed OpenSUse dalla 12.3 aderisco a questo standard.
Tra le varie innovazione si annovera UEFI Secure Boot per avviare in modo sicuro il sistema operativo scelto.
Un’altra finalità delle tecnologie promosse da UEFI è di velocizzare il tempo di avvio del sistema- operativo, facilitare le attività di backup e disaster recovery.
Comunque i nostri test con Bulldozer ed Ubuntu Server 12.10 e 12.04.2 mostrano molte criticità da colmare: tra tutte il dover creare una apposita partizione fat32 da far usare a GRUB UEFI …
Primo rilascio del Plasma Media Center 1.0.0
Plasma Media Center (PMC) 1.0.0 è costruito sulla tecnologia KDE che è la principale realizzazione con l’ambiente di sviluppo Qt.
Nasce per gli entusiasti del multimediale.
KDE è alternativo a Gnome ambiente grafico di riferimento per Debian ed Ubuntu, che privilegiano l’ambiente di sviluppo GTK.
Ma Canonical sta sostanzialmente cambiando orientamento verso l’ambiente di sviluppo Qt, quindi KDE riacquista grande centralità.
Plasma Media Center (PMC) vuole far convergere tutte le caratteristiche multimediale espresse da PCs, Tablets, Netbooks, TVs e molte altre periferiche. PMC può essere usato per vedere immagini, suonare musica o visualizzare filmati.I contributi multimediali possono essere in file nel filesystem locale oppure remoti raggiunti mediante il Desktop Search del KDE. Questa prima versione stabile di PMC ha le seguenti caratteristiche:
Browse del filesystem locale per i contributi multimediali
Usa KDE Desktop Search per avere una visione unificata di tutti i contributi
Visualizzatore di fotografie Picasa
Permette di creare playlists
Gli sviluppatori possono liberamente creare plugin per PMC
HP sceglie il modello Calxeda per i server di nuova generazione basati sulla piattaforma ARM
Calxeda ha perfezionato la tecnologia ARM-based EnergyCore server-on-a-chip (SoC) che sta diventando un riferimento per i server di nuova generazione. HP è intenzionata ad adottare questi standard.
Ubuntu Server per ARM è la piattaforma di riferimento per questi nuovi server.
La nuova frontiera vede schenari quali 48 server nodes in un 2U chassis con consumi incredibilmente bassi: 5W per quad-core ARM node contro i 75/95W attuali.
AMD prevede la commercializzazione di CPU AMD 64 bit A53 e A57 per l’inizio del 2014.
Per approfondire l’argomento si veda http://www.anandtech.com/show/6757/calxedas-arm-server-tested
Distribuzioni live per la clonazione dei dischi.
La clonazione dei dischi è un’attività strategica.
Se abbiamo installazioni complesse in un computer è possibile fare l’immagine dell’intero disco da utilizzare in casi di emergenza.
Le distribuzioni “live” sono sistemi operativi Linux che si avviano completamente ed esclusivamente da DVD-ROM.
Per raggiungere il nostro scopo si deve:
1. scaricare da internet una distribuzione tipo Clonezilla e FOG e creare il CD o DVD
3. collegare un disco fisso in scatola USB al computer
2. avviare il computer da DVD, per esempio, Clonezilla
3. Seguire le indicazioni per creare un’immagine del disco in macchina.
OSX pemette un’altra modalità: la replica in disco mediante l’applicazione Time Machine.
Ubuntu ed Arduino.
Arduino, progetto di successo, nato ad Ivrea, è un gioiello del Made in Italy.
Il destino incrocia Ivrea tra lo storico gioiello dell’industria informatica italiana e forse il leader attuale delle microcontroller board in elettronica aperta.
E’ forse del talento italiano uno tra i maggiori contributi nella nascita del computer personale. Il celebre M24 fece storia.
Il progetto Arduino produce varie schede con microcontroller vendute nell’intero pianeta. Ha letteralmente rovesciato l’attività nel settore microcontroller, in particolare aprendolo ad un esercito di appassionati. Direi che è stata una vera e propria rivoluzione soprattutto nelle pratiche che utilizzano l’elettronica. Non solo ma di fatto ha creato degli standard … planetari ! Il cinese e l’australiano parlano e si capiscono in arduinese.
Al tempo dello tsunami in Giappone, abbiamo visto varie iniziative che accoppiavano i tubi geiger di origine militare russa acquistati mediante eBay alle schede microcontroller prodotte in Italia.
Ma esistono grandi esperienze creative tedesche che sfruttano felicemente le schede italiane.
Il firmware si crea facilmente in ambiente Ubuntu, e non solo, infatti basta installare per esempio con Synaptic, il programma arduino, acquistare una scheda dai produttori di Ivrea, collegarla alla porta USB, caricare uno tra i tanti firmware a corredo, compilarlo e caricarlo nella scheda. Ed il gioco è fatto! Il tutto senza intoppi: negli innumerevoli test fatti non ho visto una cilecca!
In merito suggeriamo di utilizzare il software disponibile nella repository ufficiale e non altro anche se più aggiornato. In questo modo si evitano problemi con setup Java ed errori nel device virtuale associato alla porta USB. Si deve un particolare riconoscimento alla comunità Ubuntu e Linux per l’armonizzazione indolore di parti diverse che permettono l’installazione facile ed il buon funzionamento di software di tutti i generi.
Le schede godono di grande stabilità, non scaldano, hanno un robusto protocollo di comunicazione, esitono in versioni da poco più di 20 euro.
L’ultima versione UNO, con microprocessori SMD, è incredibile: due micro saldati in superficie, uno per la conversione seriale – USB, l’altro come processore principale, il tutto con un’estetica da opera artistica.
Ubuntu 13.04 è disponibile.
Abbiamo già avviato test in ambito desktop 64 bit fascia bulldozer che 32 bit fascia atom. I test sono stettamente orientati all’utilizzo in azienda mediante personale privo di particolare addestramento. La principale valutazione incrocia facilità d’uso con stabilità del sistema. L’apertura verso altri ambienti è ottenuta con semplice virtualizzazione mediante software in repository, ovvero che non precluda aggiornamenti.
Valutiamo Ubuntu Server 64 bit con hardware Opteron. In particolare abbiamo avviato un percorso di test basato su Python ed OpenERP.
Simulatore win32 e win64 in ambiente Linux.
I programmi che funzionano con XP SP3 ora possono essere eseguiti mediante il simulatore win32 e win64 Wine HQ in ambiente Linux.
Non si tratta di virtualizzazione del sistema operativo e non ci sono costi per avere il simulatore.
Esistono ottime interfaccie grafiche, dette GUI, tra le quali segnaliamo l’eccellente PlayOnLinux per meglio gestire anche profili diversi ed indipendenti di sessioni di simulazione.
Si possono così installare in modo completamente indipendente Firefox in un profilo equivalente ad XP SP3 32 bit, ed un 7Z 64 bit in un profilo XP SP1 64 bit.
Ubuntu con il suo gestore di pacchetti synaptic permette di installare facilmente sia il simulatore Wine che il pacchetto di gestione grafica PlayOnLinux.
Arduino con Seeedstudio Grove
Stiamo valutando le possibili modalità di espansione della piattaforma Arduino.
In breve ci sono due versanti: a monte, ovvero un host di appoggio, ed a valle, ovvero sensori ed attuatori.
Il secondo aspetto, quello verso i sensori ed attuatori, porta alla grande questione di non poter sempre saldare ogni componente: serve uno shield che dia uno standard minimo verso l’elettronica finale.
Abbiamo deciso di valutare la proposta Grove della http://www.seeedstudio.com, dinamica azienda cinese, per integrarla nella progettualità futura. Forse la proposta più ampia.
I test sono orientati soprattutto alle esigenze di installatori ed integratori anche di piccole dimensioni. Imprese che non possono fare enormi investimenti in risorse economiche ed umane per attività di sviluppo su microcontroller ed altra elettronica, ma possono creare spazi virtuosi componendo tasselli di varie provenienze.
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180
Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)
Vigente al: 22-4-2013
Capo I
FINALITA’ E PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima. 3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge. 5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare: a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita'; b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare; c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione; d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali; e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale; h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2 Principi generali 1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea; b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione; c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa; d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione; f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione; g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprieta' intellettuale; h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie; i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu' possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa; m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative; n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese; o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno; p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'. 2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.
Art. 3 Liberta' associativa 1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni. 2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. 3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.
Art. 4 Legittimazione ad agire delle associazioni 1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Art. 5 Definizioni 1. Ai fini della presente legge: a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003; b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione; d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti; e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione; i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne; m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni; n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali; o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).
Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 6 Procedure di valutazione 1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso: a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte; b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR); c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita' in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita'. 2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta' individuali.»; b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione». 3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Art. 7 Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 8 Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. ((2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.))
Art. 9 Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita', riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche' gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. 3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione». 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione gia' presente nello stesso registro. 5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
Art. 10 Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese; b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese. 2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica». 3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo. 4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»; b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
Art. 11 Certificazione sostitutiva e procedura di verifica 1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio' autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili penali. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne' irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi. 3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo' essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo' essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica competente puo' esercitare poteri sanzionatori.
Art. 12 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214))
Art. 13 Disciplina degli appalti pubblici 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese. 2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita' competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento; b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici; c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante: 1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto; 2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale; 3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi; d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. 3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno. 5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Art. 14 Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi 1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico. 2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata. 3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. 4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici. 5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi' che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento. 6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario. 7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
Art. 15 Contratti di fornitura con posa in opera 1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI
POLITICHE PUBBLICHE
Art. 16 Politiche pubbliche per la competitivita' 1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy» e, in particolare: a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese; b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le micro, piccole e medie imprese; c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante: 1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese; 2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa; d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali mediante: 1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di prodotti «Made in Italy» di largo consumo; 2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu' efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche' agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera; f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese. 2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il principio di pari opportunita' attraverso: a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei servizi offerti; b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
Art. 17 Garante per le micro, piccole e medie imprese 1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di: a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small Business Act'' per l'Europa»; b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese; d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese; e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento; f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche; g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e). 2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati. 4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attivita' di impresa. 5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze e criticita'. 6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE
Art. 18 Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese 1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione; b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare. 3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una relazione volta a evidenziare: a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese; d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
Capo V
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 19 Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali 1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.
Capo VI
NORME FINALI
Art. 20 Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Palma
Condivisione di file e cartelle in rete.
La forse più diffusa condivisione in rete di file e cartelle è seguendo le specifiche Microsoft.
E’ possibile creare un servizio di condivisione che rispetti dette specifiche con Linux.
In questo caso si utilizza Samba. Utilizzare una distribuzione server, per esempio Ubuntu Server, con hardware adeguato, per esempio bulldozer, porta ad allestimenti straordinari. Ricordiamo che per l’utilizzo in rete con più di pochi utenti è necessaria una CPU adeguata. Soluzioni povere, per esempio con sistemi embedded e CPU sotto il GHz, sono da utilizzare con prudenza.
L’utilizzo di Samba permette di creare server di condivisione file molto robusti, sicuri ed economici.
Per dire, il sistema operativo lato server è praticamente immune da virus.
Ci sono vari accorgimenti da adottare per ottenere un buon risultato.
Tra gli accorgimenti meno ovvi cominciamo a riportarne uno che riguarda specificamente Windows 7.
E’ noto che uno degli aspetti più sgadevoli è l’apertura molto lenta, anche una decina di secondi, di share di rete Samba.
Per velocizzare di molto questa apertura è possibile eseguire, con i privilegi amministrativi, MSCONFIG, poi nei servizi disattivare webclient. E’ ovviamente possibile riattivarlo a piacere.
Inviatiamo a provare l’effetto.
Appunti di Fisica libera, passo primo.
Cominciamo, per l’interessato, a creare il linguaggio ed addentrarci in un territorio culturale difficile, ma grande.
Esiste lo spazio come descritto dalla geometria e concepito come insieme di posizioni.
Questo spazio è omogeneo, ovvero si può immaginare che un osservatore in esso contenuto non veda alcunché. E’ come essere nella più densa nebbia.
Si affermi l’esistenza di differenze in esso che rompano l’omogeneità secondo geometria.
Quindi ora l’osservatore vede qualche cosa, che chiamiamo materia.
La materia occupa posizioni (geometriche) nello spazio.
Il corpo materiale è materia nello spazio, materia che occupa posizioni. Diremo distribuzione della materia del corpo nello spazio.
Ci si diletti a classificare i corpi materiali. Nascono schemi che rappresentano i corpi materiali. Il più semplice è quel corpo che abbia tutta la sua materia collocata in un punto, detto punto materiale.
Esiste il tempo, insieme di istanti.
Diremo che il punto materiale occupa ad ogni istante una posizione.
La funzione che associa istanti a posizioni del punto è detta moto del punto materiale nello spazio rispetto al tempo.
Uno spazio privo di materia si dice vuoto.
Lo spazio vuoto è di difficile comprensione, fino all’ottocento gli studiosi lo riempivano comunque di qualche cosa, detto in genere etere.
L’etere non esiste, esiste il vuoto, ma attraverso il vuoto può comunque passare qualche cosa, per esempio energia.
Si proceda con Newton postulando la straordinaria questione che due corpi materiali appena esistono, mutuamente esercitano una forza attrattiva dell’uno rispetto all’altro.
Incredibile: si attirano!
Questa forsa si dice forza gravitazionale.
Si osservi che in genere un aereoplano è molto veloce, ma se guardato da lontano sembra fermo.
Quindi immaginando di collocare molto lontano un corpo materiale, questo si potrà vedere come fermo. Nasce il sistema di riferimento assoluto, ovvero delle “stelle come fisse”.
Rispetto all’assoluto la quiete del punto materiale viene descritta come moto rettilineo a velocità costante: principio d’inerzia.
Riprenderemo alcune riflessioni tratte dal manuale di Enrico Fermi di Fisica per i Licei.
Testo incredibile sotto due aspetti: per la grandezza e per essere stato praticamente dimenticato anche dagli iniziati.
Primo incontro di Imprenditori a Cadoneghe per la Rete delle Reti.
Gli imprenditori che si sono riuniti hanno preso la strada della cooperazione reale, concreta e diretta, mettendo in discussione il vecchio paradigma associativo, leggi CONFAPI. Questa della cooperazione tra imprenditori è una linea vincente, forse l’unica possibile. Ma è un percorso che va costruito sul lungo periodo. Servono progetti concreti nei quali inserirsi per garantire reddito e sviluppo e per costruire nei fatti questa proposta di cooperazione. Serve una interfaccia con le istituzioni. Gli amministratori locali sono il punto di contatto con le istituzioni: partiti politici, associazioni culturali, regioni, stato. Le soluzioni “tecniche” come lo sviluppo dell’informatica, della capacità gestionale, del commercio estero, di svolgere con successo attività all’estero, vanno senz’altro perseguite come momento di continuità con l’esistente. Ma va anche progettata insieme una transizione che porterà inevitabilmente verso qualcosa di nuovo, in linea con l’emergere di questa cooperazione tra imprenditori. Per sintetizzare, le linee di intervento proposte sono due, una riguarda la dimensione globale internazionale, l’altra la dimensione locale. Si tratta di metterle in equilibrio tra loro:
- mettere in comune la conoscenza, le competenze, i servizi condivisibili, secondo il modello Open Source, per affrontare e superare i problemi posti dalla globalizzazione, e inserirsi in mercati trascurati come quello dello sviluppo dei paesi del Sud del mondo. Questo naturalmente serve anche per lo sviluppo locale
- collaborare strettamente con le amministrazioni locali su progetti locali di sviluppo integrato, sul piano ambientale, agrario, culturale, di valorizzazione di tutto il grande patrimonio disponibile in Italia. Questo sviluppo endogeno locale è necessario per costruire l’immagine stessa del “made in Italy” e quindi rilanciare uno sviluppo sui mercati esteri
Questa graduale evoluzione verso progetti locali ambientali, di valorizzazione del territorio locale in tutte le sue componenti, di innalzamento generale della qualità della vita, permetterà di incontrare le associazioni no-profit che vi sono impegnate, con il loro serbatoio di collaboratori, idee, innovazioni, appoggio “politico”, favorendo gli imprenditori nell’ ingresso in una RETE DELLE RETI. Si potrà così accedere a progetti reali come il Parco Agrario Metropolitano di Padova, la Idrovia Padova Mare, le Smart City, Open Source Ecology con le sue iniziative di sviluppo dei paesi del Sud del mondo, la riconversione dei nostri centri urbani, la riconversione dell’agricoltura verso una agricoltura multifunzionale di qualità orientata al biologico e con alta intensità di manodopera, tutta l’innovazione possibile in funzione di uno sviluppo sostenibile. Questi progetti reali, capaci di generare reddito, potranno favorire la transizione verso un sistema ibrido, un sistema che l’Open Source ha sperimentato da anni con successo. Un sistema in cui profitto privato e associazioni no-profit, basate su una economia solidale, collaborano e si intrecciano. Questi progetti hanno bisogno di sindaci, consiglieri, amministratori locali, federazioni di comuni, associazioni nazionali di comuni. La via della cooperazione, fattiva e concreta, include.
Remo R.
Stallman da Nobel
Richard Matthew Stallman, statunitense e “premiato con sei dottorati onorari e due cattedre universitarie onorarie”, come recita Wikipedia italiana, “nel settembre del 1983 diede avvio al progetto GNU con l’intento di creare un sistema operativo simile a Unix ma composto interamente da software libero”. Partecipò alla realizzazione del compilatore C, detto GCC, che permise, praticamente, di costruire Linux.
Ritorneremo su questi temi.
Conobbi Stallman a Padova. L’esperinza fu singolare.
E’ nella natura dell cose semplici essere dififcili. Il Pianeta Università aveva un ospite magnifico ed è stato accolto in una scuola secondaria ad indirizzo artistico, popolato da giovani in stile “centro sociale”.
Ricordo che avave un notebook IBM nero e consunto, connesso via satellite, per comunicare ininterrottamente con molte comunità disperse nel pianeta. Gestiva email in pieno stile Mutt. Incarnava l’uomo Perl. Da film!
Ralazionava sull’importanza dell’Open Source nella Sovranità delle Nazioni, e, sempre a riga di comando, comunicava con comunità in posti remoti: Cina, Latino America, forse Cambogia o nella Foresta Amazzonica.
Sosteneva e sostiene insiemi di creatori di programmi in tutto il mondo.
La platea patavina non afferrava le delicate e sostanziali tematiche, ma, da persona illuminata, prima di andarsene, distribuì ricordini GNU per la felicità collettiva. Non presi il mio gadget perchè, impietrito dalla grandezza, non riuscivo ad avvicinarmi al candidato, per me , Nobel. Il pubblico gli proponeva battute sui politici in voga, e lui rispondeva in sintonia.
Alla fine della cerimonia, mi feci forza, mi avvicinati, ma riuscii a gemere un thank you.
Proporremo una sequenza di spezzoni inediti con commenti divulgativi.
Le novità File-System del kernel 3.9. La gestione specifica per i dischi allo stato solido SSD viene rafforzata da Samsung.
La prossima versione 3.9 del kernel avrà alcuni aggiornamenti nella gestione EXT4.
Aggiungerà la gestione RAID 5/6 per Btrfs, aprendo così il supporto sperimentale al RAID 5 e RAID 6.
Il file system XFS avrà degli aggiornamenti minori.
Samsung apporta delle correzioni a F2FS, che è il nuovo “Flash Friendly File-System” introdotto da Samsung nel kernel Linux 3.8 ed ha già mostrato dei risultati molto promettenti con USB flash driver, SDHC storage ed periferiche simili.
Sarà nostro impegno eseguire test comparativi per F2FS utilizzando l’usuale piattaforma AMD FX-8320 Bulldozer con Ubuntu 13.04.
Odroid U2 con Ubuntu 12.10, innovative schede ARM.
Le schede Odroid-U2 utilizzano le nuove CPU ARM di SAMSUNG Exynos 4412.
Sono CPU ARM Cotex-A9 1.7GHz 4 core affiancate da GPU con uscita HDMI ed audio digitale.
Samsung usa Exynos nel Galaxy S3.
Le schede hanno le dimensioni di base inferori alle dimensioni di una carta di credito, i consumi inferiori a 10W e la potenza confrontabile a quella di un notebook.
Sono veri e propri computer completi con scheda video e scehda di rete.
Il sistema operativo a corredo è Ubuntu 12.10.
Ubuntu 13.04 adottato dal Ministero Cinese dell’Industria e dell’ Information Technology
Il governo cinese mediante l’organo China Software and Integrated Chip Promotion Centre, parte del Ministero Cinese dell’Industria e dell’ Information Technology, ha individuato il sistema di riferimento strategico per la nazione: Ubuntu 13.04.
Samsung realizza i moduli per i kernel 3.8 e 3.9 specifici per SD ed SSD.
Le nuove versioni dei kernel 3.8 e, soprattutto, 3.9, prevedono una gestione specifica per l’utilizzo delle mmeorie SD e SSD.
Infatti una gestione tradizionale dei file può portare alla pedita di prestazioni e non solo nell’utilizzo delle memorie a stato solido.
Soluzioni quali tenere in RAM tabelle con le mappe degli errori sono fondamentali per alleggerire il sistema di correzione errori, che altrimenti potrebbe assorbire forse la gran parte del tempo di processo.
In definitiva la sostituzione dei tradizionali dischi magnetici con memorie allo stato solido è ben avviata, ma con gravi problematicità. La grande diffusione di SD e, soprattutto, micro SD nei dispositivi mobili, permetterà di raggiungere l’obiettivo.
Virtualizzazione con Ubuntu
La creazione di sistemi operativi virtuali con Ubuntu è a portata di tutti.
Infatti la distribuzione si prende in carico di compilare ed aggiornare tutti i moduli kernel e i programmi necessari per virtualizzare, per esempio, con Oracle VirtualBox, sia OSE, Open Source Edition, che nella versione a sorgente chiusa ma comunque free.
Inizialmente si può utilizzare Ubuntu Desktop per avere il desktop grafico pronto all’uso. Ricordiamo di rimuovere il network-manager in caso di utilizzi tipo “server”.
Utilizzando per esempio l’installatore di pacchetti Synaptic, sempre con i privilegi di root, ovvero premere simultaneamente i tasti Control ALt T per aprire un terminale, digitare sudo synaptic, cercando virtualbox si trovano le due sequenze: virtualbox, che è la versione a sorgenti chiuse, e virtualbox-ose che è quella open source edition.
In alternativa, dalla finestra terminale, digitare convermando sudo apt-get install virtualbox.
Se si utilizza Ubuntu Server allora conviene l’installazione “senza grafica”, ovvero headless, utilizzare un harware adeguato, possibilmente con doppio disco in RAID 1, e prevedere ampio spazio disco libero per il grande impegno in termini di spazio degli snapshot. Converrebbe allocare staticamente lo spazio disco per evitare la frammentazione.
Il sistema Ubuntu, preferibilmente LTS, può essere aggiornato, mediante la squenza apt-get update e apt-get upgrade, senza inficiare il funzionamento dei dispositivi virtuali. Ma nei sistemi in produzione suggeriamo di non applicare aggiornamenti, salvo in casi di reali necessità. In questo caso provvedere a realizzare un’esportazione. Ricordiamo di muovere alcune esportazioni in memorie esterne, per esempio dischi tradizioneli capaci in contenitori USB3.
In epoca di crisi la soluzione precedente abbatte i costi di soluzioni di virtualizzazione commerciali.
La crisi come opportunità per le aziende.
La crisi spinge le Aziende al risparmio. Quindi sono disponibili a seguire percorsi non usuali.
L’utilizzo di sistemi con Linux, per esempio Ubuntu Server, taglia i costi, può eliminare costosi servizi antivirus, aumenta la robustezza e la sicurezza in generale, permette l’utilizzo di un gran parco applicazioni professionali open source.
Sistemi che avevano un costo di decine di migliaia di euro possono essere allestiti con poche migliaia.
Il generale il netto aumento di affidabilità diminuisce il costo di interventi per controlli e manutenzioni.
Promuoviamo l’utilizzo di Linux in ambito aziendale.
IBM Lotus Domino Traveler e Notes
Le attività collaborative, dette groupware, hanno l’estrema criticità nelle vulnerabilità da malware.
Una possibilità è data da utilizzare una gestione con i dati principali interamente esterna all’azienda.
Google App, anche nella versione plus, è il riferimento.
Oppure se si vuole tenere il patrimonio delle comunicazioni all’interno dell’azienda e collocarlo in un sistema immune da virus, un’ottima scelta è IBM Lotus Domino su Linux.
La coppia Domino e Linux risultà di enorme robustezza anche se richiede l’intervento di un esperto per alcune configurazioni.
Lotus Notes è il programma utilizzato dall’utente per visualizzare email, calendari ed altre attività di gruppo. Sono disponibili versioni per MS Windows, Ubuntu Linux e Linux, Apple OSx.
Ubuntu server per la condivisione di file e cartelle in ambito Microsoft
Ubuntu server permette di creare cartelle da condividere mediante Samba.
Grande semplificazione nella gestione è raggiungibile utilizzando il software di amministrazuione grafica web Webmin.
Suggeriamo una soluzione a costi abbattuti e prestazioni di fascia alta:
– chassis 3U Take 3 della Antec
– scheda madre Asus Sabertooth 990Fx
– porcessore AMD FX 8320 Bulldozer 8 core
– 16 GB DDR3 a 1600 MHz
– doppio disco Western Digital RED, NAS serie, da 1 o 2 o 3 TB in RAID1
– Ubuntu server 12.04.2 64 LTS
– Samba server
– Webmin
Il sistema dovrà essere affiancato da un backup adeguato per esempio basato su rsync, con snapshot in numero sufficiente.
Ubuntu Server certifica i nuovi server Dell PowerEdge 12G.
E’ attuale l’annuncio ufficiale che Ubuntu certifica i nuovi server Dell PowerEdge 12G.
Una rapida ricerca nel sito del produttore porta ad individuare macchine con grandi rifiniture e qualità a costi estremamente contenuti.
Ubuntu ha scelto Qt e QML come ambiente di sviluppo software.
Qt e Qml sono tecnologie nate dapprima in ambito Linux e legate all’ambiente dektop manager grafico KDE.
KDE (K Desktop Environment) è un ambiente desktop grafico per postazioni di lavoro Unix. KDE e GNOME sono i due più grandi Desktop Enviroment in ambito Linux. Gnome è costruito mediante l’ambiente di sviluppo GTK. Debian ed Ubuntu hanno privilegiato GNOME.
Qt è stato poi portato nei sistemi operativi Apple, Microsoft, Linux Embedded per ARM ed altri sistemi operativi soprattutto mobile.
Due sono gli approcci possibili per lo sviluppo di software:
– il brillante per prestazioni C++
– il più facile da dominare, ma con gran impatto visuale, QML
QML rivisita l’impostazione HTML5.
Il nostro team intende seguire progetti in entrambi gli ambienti.
ERP Italia
Introduciamo un progetto molto ambizioso.
Premettiamo alcune ovvie considerazioni: le aziende italiane sono in sofferenza, hanno problemi di tutti i tipi, ma in particolare la loro gestione interna e l’integrazione con la burocrazia è praticamente drammatica, per esempio la fattura elettronica, formidabile semplificazione, rimane un miraggio.
Conoscenze e competenze nella gestione automatica dell’azienda rimangono dei tabù riservata a pochi specialisti che spesso sembrano esercitare riti magici.
La pratica della contabilità industriale è qualche cosa di magico.
Ritengo che lo Stato mediante le sue Università dovrebbero aiutare per esempio creando degli strumenti concreti per semplificare. Un processo virtuso in questo senso aprirebbe formidabili spiragli a giovani con talento e studio, creando una catena di bisogni costruttivi.
Questo sogno, come molti altri, è possibile, ricorrendo a sistemi operativi come Linux, RDBMS come PostgreSQL, ambienti di sviluppo innovativi ed anche opensource come Qt QML, competenze disseminate nel pianeta universitario che non sono mai finalizzare a produrre qualche cosa di vero, grande ed utile per il mondo di tutti le aziende italiane.
L’informazione automatica secondo la burocrazia istituzionale non è qualche cosa di pratico ed utile, ma contorto e non comprensibile. Invece di far buon software si costruiscono inutili grovigli di regole e condizioni.
Il progetto ERP Italia potrbbe avere come confronti ambienti come il tedesco SAP, oppure gli statunitensi NAV o JD Edwards.
Si potrà obiettare che è un sogno non realizzabile, si risponda di non sottovalutare l’ingegno italiano.
Arduino: un miracolo italiano.
Gli italiani non producono solo debito, ma anche eccellenze.
Quando la tedesca WV doveva produrre un’utilitaria, che non aveva, per il mercato popolare, si dette come obiettivo di progettare un’auto almeno come la Fiat 128!
Ma non finì qui: quella che diventò la mitica Golf fu progettata con grande contributo di ingegni italiani.
Il fenomeno Arduino, nato come segno speciale ad Ivrea, è un prodotto di grande successo che vende in tutto il mondo. Distributori come RS e Farnell dedicano ampio spazio tra i prodotti di categoria.
Arduino porta l’open source all’elettronica, ma non solo: ha creato degli standard ampiamente diffusi nel pianeta per l’interconnessione tra elettronica e computer. In definitiva ha diminuito la complessità dell’utilizzo di una certa elettronica.
Molti produttori mondiali hanno costruito aziende di successo a traino di Arduino.
Abbiamo utilizzato ampiamente Arduino in particolare abbinato ad Ubuntu Server: eccellenti risultati in termini di stabilità, velocità, costi e possibilità.
Stiamo adottando lo standard Grove ed altri per semplificare e velocizzare la prototipazione e l’interconnessione.
Concludiamo con il ricordo del terremoto che colpì il Giappone: ricordo che cittadini giapponesi nei loro siti cercavano aiuto per collegare un contatore geiger ad … Arduino! Ci furono molte risposte da persone di ogni parte del pianeta.
2013 anno di svolta.
Il 2013 nasce come anno di svolta per l’informatica in generale: le nuove generazioni di macchine che stanno per uscire saranno piccole, potenti, affidabili, consumeranno molto meno e quindi scalderanno poco, infine il loro prezzo potrà essere fino ad un ordine inferiore.
Linux con le nuove piattaforme ARM avranno un ruolo importante.
Linux server su ARM 64 con i nuovi processori AMD dell’inizio 2014 costituiranno una vera e propria rivoluzione.
Ubuntu 14.04 ARM 64 sarè l’evento planetario nel mobile: è probabile che dal nulla acquisti uno share di mercato confrontabile a quello di Android!
L’ambiente di sviluppo Qt QML raggiungerà il singolo programmatore, scardinando vecchie abitudini.
Samsung potrà prenderà la guida nella produzione delle CPU, che soppianteranno le wintel.
AMD produrrà all’inizio del 2014 le CPU server Opteron in tecnologia ARM 64!
L’inizio del 2013 ha visto comparire il primo computer completo al costo inferiore di 30 $: Raspberry PI. Può quasi essere contenuto in una scatola di fiammiferi ed alimentato da quattro stili, ma, incredibile, lavora come il solito personal che conosciamo. Il salto al 64 bit con clock verso i 2GHz e qualche core, porteranno alla potenza adeguata ad essere una molto vantaggiosa alternativa ai computer personali che conosciamo. Non scalda, consuma sui 5W, piccolissimo, non ha ventole, costa qualche decina di dollari: il perfetto computer per cittadini di continenti come India e Cina!
Si sposterà il baricentro delle tecnologie informatiche nel pianeta.
Ci aspetta un periodo incredibile.
Ubuntu Linux
Ubuntu è il sistema operativo Linux, nato nel 2004 in Sud Africa ed open source.
Ubuntu è un’antica parola africana zulu che significa “umanità verso gli altri”, oppure “io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti”.
Mark Shuttleworth, il fondatore del progetto Ubuntu, volle dare un sistema operativo per computer ai popoli di un continente, che gli aveva dato richezza, con il più grande divario tecnologico e non solo. Ingaggiò decine di ingegneri realizzando la distribuzione Linux che nel 2012 è diventata la più diffusa nel pianeta.
Ubuntu è costruita a partire dalla distribuzione Linux Debian.
Le versioni Ubuntu Server ed Ubuntu Cloud sono il termine di riferimento nei settori specifici.
L’innovativa ricompilazione per ARM è destinata a dominare il mondo mobile e, più in generale, Linux Embedded 64 bit.
Lo sviluppo di Ubuntu è realizzato da Canonical, Ltd., azienda regisrata nell’Isola di Man e di proprietà di Mark Shuttleworth.
Il 1º luglio 2005 è nata la Fondazione Ubuntu con un fondo iniziale di 10 milioni di dollari USA, il cui scopo è lo sviluppo della distribuzione nel caso in cui Canonical Ltd dovesse cessare le attività. La fondazione è al momento dormiente.
Ubuntu prevede due rilasci annuali in aprile ed ottobre. La denominazione per la versione di aprile del 2013 è Ubuntu 13.04.
Nel 2013 Ubuntu si propone di costruire il sistema operativo per la nuova generazione di telefoni e tablet. Questo sarà il ruolo della versione 14.04
Benvenuti!
Queste pagine sono dedicate all’informazione automatica e
al meraviglioso e cruciale 2013.
I computer personali verranno progressivamente sostituiti da tavolette mobili e interconnesse.
Linarm soppianta wintelintel.
Visual Studio cede il passo a Qt.
Ubuntu spariglia.
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