Capo I
FINALITA’ E PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e
dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma
che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire
la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di
concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi
fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla
presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi
nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle
imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di
innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale
nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 2
Principi generali
1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa,
in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla
semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla
successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare
delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche
attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra
imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non
vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e
grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu'
possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle
tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la
successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione
amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a
quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni
infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o),
e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri
finanziari e amministrativi.
Art. 3
Liberta' associativa
1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori
economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base
associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un
codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i
loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti
dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di
controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le
istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il
mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e
dallo stesso codice etico dell'associazione.
Art. 4
Legittimazione ad agire delle associazioni
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi
solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Art. 5
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie
imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei,
caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il
sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive
innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi,
anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o
gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano
condizionare in maniera determinante il ciclo economico o
l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne;
m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui
la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un
imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa
(cosiddetto start-up).
Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 6
Procedure di valutazione
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono
tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della
loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella
formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico
delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di
addetti e del settore merceologico di attivita'.
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella
individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta'
individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque
adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione».
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il
ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente
articolo.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Art. 7
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare
in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna
amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31
marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando
strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti
interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione
degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti
agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per
la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini,
imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al
medesimo arco temporale.
((2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri
per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle
stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.))
Art. 9
Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo
2630 del codice civile
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di
trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai
documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo
l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di
efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di
uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e
burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei
lavoratori e delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime
amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le
certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite
dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di
iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso
telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto
dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli
atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
Art. 10
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche'
differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in
materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di
imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in
particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie
imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai
casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
Art. 11
Certificazione sostitutiva e procedura di verifica
1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti
rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio'
autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
sono sostitutive della verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili
penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle
imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei
requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del
presente articolo e degli eventuali termini concordati per
l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2,
della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo'
essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo
non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo'
essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato
rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica
competente puo' esercitare poteri sanzionatori.
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214))
Art. 13
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi
siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle
procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti
pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'
competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli
appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di
subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da
effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei
vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee
di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste
pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a),
l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del
servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le
caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento
alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio
pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di
manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di
grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori
nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare
autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso
di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa
aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di
comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di
un anno.
5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Art. 14
Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi
dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in
laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio
obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il
miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso
il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque
connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua
costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha
fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare
la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno
efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A
tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a
fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in
termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale
prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al
finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di
materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di
isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento
dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le
altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la
gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
Art. 15
Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI
POLITICHE PUBBLICHE
Art. 16
Politiche pubbliche per la competitivita'
1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di
appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni
piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del
«Made in Italy» e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese;
b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le
micro, piccole e medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e
non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari
di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi
dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e
delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali
mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio
per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali;
3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di
formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di
filiera;
f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e
responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili
d'impresa.
h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e
medie imprese.
2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il
principio di pari opportunita' attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale
finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei
servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro.
3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello
sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
Art. 17
Garante per le micro, piccole e medie imprese
1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78
definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small
Business Act'' per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del
sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in
cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono determinare oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro,
piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese
istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione
di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il
Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette
imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il
Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle
misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo
parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei
dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di
commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2
dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di
semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio
dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e
regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al
presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE
Art. 18
Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un
disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia
per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e
introdurre misure di semplificazione amministrativa anche
relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei
confronti della pubblica amministrazione;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre
relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una
relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi
e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per
l'acquisizione di osservazioni e proposte.
Capo V
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 19
Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali
1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il
coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di
ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio
nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica
dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e
dagli enti locali.
Capo VI
NORME FINALI
Art. 20
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma