Reti d’impresa
Le Reti d’impresa costituiscono un’alternativa per quelle aziende che vogliono aumentare la loro forza senza doversi necessariamente unire in una fusione o ricadere sotto il controllo di un unico soggetto.
Il “Decreto Sviluppo”ovvero la Legge 23 luglio 2009 n. 99 pubblicata su supplemento Ordinario n. 136 alla G.U. 31 luglio 2009 e in vigore dal 15 agosto 09 ha introdotto una serie di modifiche relative all’operatività ’delle reti di imprese. In particolare sono state meglio precisate alcune caratteristiche relative al “Contratto di rete” che deve dare evidenza degli obiettivi strategici e delle attività comuni che diano luogo al miglioramento della capacità competitiva ed innovativa sul mercato.
La forma del contratto: – atto pubblico o scrittura privata autenticata quindi è necessario ricorrere ad un notaio;
L’oggetto del contratto: – è una obbligazione reciproca tra le imprese aderenti al contratto di rete ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali
Lo scopo del contratto: – accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Questo dice la legge, ma mi spingerei oltre indicando che tra gli scopi leciti del contratto è anche la capacità di accedere a rapporti altrimenti preclusi all’impresa singola: mi riferisco a finanziamenti, agevolazioni, bandi di gara pubblici e così via.
Elementi essenziali del contratto sono:
– l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato
– l’individuazione di un programma di rete (che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune)
– l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso;
– l’individuazione dell’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita’ di partecipazione di ogni impresa alla attivita’ dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi espressamente previsti dalla legge. Si discute ancora in dottrina se questa rappresentanza sia piena oppure limitata ai casi esemplificati nella legge.
– l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione. (Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del c.c).
– ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile);
le modifiche introdotte dalla legge 122-30 luglio 2010. I quattro capisaldi:
A) In ordine ai soggetti si passa da “due o più imprese” a “più imprenditori”. Questa modifica riguarda due profili:
a. il numero degli appartenenti alla rete.
b. Il passaggio dal concetto di impresa a quello di imprenditore.
Al contratto di rete possono dunque partecipare imprenditori qualunque sia la natura del soggetto che esercita l’attività di impresa (che si diversifica in impresa individuale, societaria e pubblica), anche non commerciali.
B) In ordine alla causa del contratto: si passa da “scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato” a “scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La modifica consiste nell’abbandono del criterio di reciprocità per un più anodino richiamo alla crescita individuale e collettiva.
C) Sul fondo patrimoniale e l’organo comune: la dotazione patrimoniale diventa eventuale. La modifica non pare però apprezzabile e comunque incoerente con l’incentivo fiscale esplicitamente previsto, a meno di non volere legare l’incentivo fiscale alla presenza di una dotazione patrimoniale autonoma; anche la previsione di un organo comune diviene eventuale. L’organo comune può essere incaricato di eseguire anche singole parti o fasi del contratto di rete. Il punto deve essere inteso alla luce dell’oggetto del contratto di rete. Infatti il contratto di rete dovrebbe disciplinare appunto la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati tra le imprese, (lo scambio di informazioni di varia natura, attività per la quale tuttavia non si prevede alcun contatto all’esterno e dunque non si pongono problemi di soggettivizzazione), o una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Dunque il contratto di rete nasce limitato ad alcune fasi o parti rispetto alle quali si può sviluppare una interdipendenza tra più imprese ed è naturale che l’organo comune sia incaricato di amministrare questa interdipendenza nell’interesse di tutti i partecipanti. Secondo il dettato della legge è però possibile limitare ulteriormente la competenza, ed i relativi poteri di gestione e rappresentanza, a singole parti o fasi del contratto, anche nel senso che l’organo comune può avere carattere temporaneo, sicché una volta esaurito il compito, il mandato si estingue (argomento ex art. 1722, 1°, n. 1 c.c.).
Da segnalare anche che, se previsto, l’organo comune agisce in nome e per conto dei partecipanti alla rete; la modifica è apprezzabile. Si tratta di previsione che salvaguardia essenzialmente i terzi, i quali sono così dispensati dal verificare il potere di rappresentanza recandosi al registro delle imprese.
D) Il registro delle imprese: si chiarisce che la forma del contratto (per atto pubblico e per scrittura privata autenticata) è funzionale ai soli fini degli adempimenti pubblicitari. Ciò implica che è valido anche un contratto di rete formalizzato per scrittura privata. A questa formalità converrà ricorrere nei casi in cui non vi sia un fondo patrimoniale né un organo comune e per il quale quindi non si pongono problemi di limitazioni al potere di rappresentanza e più in generale di soggettività.
Nell’ambito del cantiere aperto da Industria 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con i ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia), ha il compito di elaborare e presentare al Governo disegni di legge per definire queste nuove forme di aggregazione, seguendo i seguenti criteri:
- definire i requisiti di stabilità delle reti di imprese (in particolare PMI) e le nuove forme di coordinamento e direzione al loro interno;
- verificare i loro effetti giuridici in relazione alla diversità di queste con i raggruppamenti ed i consorzi;
- prevedere la presenza di imprese straniere, disciplinando reti transnazionali sia europee che extra-UE;
- includere la possibilità che nelle reti di impresa possano confluire imprese sociali ed enti senza scopo di lucro.
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