Concorsi per la messa in ruolo nelle scuole con i fondi PNRR.

Dialogo con Gemini.

Ciao solo per curiosità: quale governo e ministro a isituito i concorsi per la messa in ruolo nelle scuole con i fondi PNRR?

La riforma del reclutamento e l’istituzione della nuova procedura concorsuale legata agli obiettivi del PNRR sono state introdotte dal Governo Draghi, con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il quadro normativo e la successiva attuazione si sono articolati in due fasi:

  • L’istituzione (Governo Draghi, 2022): La riforma è stata definita con il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79), noto come “Decreto PNRR 2”. Questo provvedimento ha ridisegnato il sistema di abilitazione e accesso al ruolo per centrare il target concordato con la Commissione Europea (circa 70.000 immissioni in ruolo entro la fine della fase transitoria del PNRR). CISL Scuola
  • L’attuazione e i bandi effettivi (Governo Meloni, dal 2023): Con il cambio di esecutivo, l’emanazione dei decreti attuativi (i regolamenti di concorso del 2023, i percorsi da 30/60 CFU) e la pubblicazione dei primi bandi operativi (a partire dal concorso straordinario ter / PNRR 1 di fine 2023) sono stati gestiti dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Ed il cammino per l’abilitazione senza consorso e con corsi universitari a pagamento? E quali sono i costi medi?

Anche il percorso di abilitazione universitaria fa parte della medesima riforma del Governo Draghi (D.L. 36/2022, convertito in Legge 79/2022), poi attuata dal Governo Meloni attraverso il DPCM 4 agosto 2023 (emanato di concerto tra la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini e il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara).

Tale riforma ha scisso i due momenti: l’abilitazione si consegue tramite il percorso universitario accreditato, mentre l’assunzione a tempo indeterminato richiede comunque il superamento di un concorso pubblico.

Come funziona il percorso

I percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento (erogati da università statali, non statali o telematiche e istituzioni AFAM accreditate) prevedono lezioni teoriche, laboratori, tirocinio (diretto a scuola e indiretto) e una prova finale con lezione simulata:

  • 60 CFU standard: il percorso ordinario per chi possiede solo il titolo di laurea.
  • 30 CFU (art. 13 DPCM): riservato a docenti già abilitati su altra classe di concorso o specializzati su sostegno (svolto interamente online con esame in presenza).
  • 30 o 36 CFU per precari o con 24 CFU: percorsi ridotti riservati a chi ha maturato almeno tre anni di servizio nella scuola statale o a chi aveva conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

I costi stabiliti per legge

I costi sono a totale carico dell’iscritto, ma il DPCM 4 agosto 2023 ha fissato dei tetti massimi vincolanti per le università:

Tipologia di PercorsoCosto Massimo per IscrizioneTassa Esame Finale
Percorso completo (60 CFU)€ 2.500€ 150
Percorsi abbreviati (30 o 36 CFU)€ 2.000€ 150
Docenti già abilitati / specializzati (30 CFU art. 13)€ 2.000€ 150
Studenti universitari in corso (iscritti a magistrale)€ 2.000€ 150

Nella prassi, la stragrande maggioranza delle università telematiche e delle università statali applica esattamente la tariffa massima consentita (2.000 € o 2.500 € più i 150 € per la prova finale), salvo rare eccezioni di atenei statali che hanno deliberato riduzioni in base a fasce ISEE o quote convenzionate inferiori. Si possono utilizzare le somme del bonus della Carta del Docente per sostenere queste spese, laddove se ne abbia diritto.

Ed un abilitato con concorsi precedenti ai quiz finanziati con il PNRR può essere così scavalcato da un candidato che nel frangente non è abilitato?

Sì, può accadere, ed è uno dei punti più discussi e controversi dell’intero impianto della riforma.

Il “sorpasso” può verificarsi principalmente in due scenari distinti:

1. Nello scorrimento delle immissioni in ruolo (vecchi concorsi vs concorsi PNRR)

I candidati abilitati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti (in particolare gli idonei dei concorsi ordinari e straordinari 2020) sono stati di fatto subordinati alle nuove procedure.

Per rispettare i target di assunzione concordati con Bruxelles e vincolanti per i fondi europei, il Ministero ha stabilito una priorità di reclutamento per i vincitori dei concorsi PNRR rispetto agli idonei delle vecchie graduatorie ordinarie. Di conseguenza:

  • Un docente già abilitato, idoneo nel concorso 2020 e ancora in graduatoria di merito, resta in attesa.
  • Un vincitore della procedura PNRR viene immesso in ruolo prioritariamente, anche se al momento della prova non possiede l’abilitazione (avendo partecipato con laurea + 24 CFU o con 3 anni di servizio).
  • Il vincitore non abilitato stipula un contratto a tempo determinato, consegue l’abilitazione tramite il percorso universitario dedicato (30 o 36 CFU) durante il primo anno e viene poi confermato a tempo indeterminato.

2. All’interno della stessa graduatoria del concorso PNRR

Qualora un docente abilitato decida di partecipare alla procedura PNRR, compete nella medesima graduatoria di merito generale insieme a candidati non abilitati:

  • Nessuna precedenza d’ufficio per l’abilitazione: La normativa del D.L. 36/2022 non garantisce un diritto di priorità o una riserva di posti al candidato solo perché già abilitato.
  • Il peso dei quiz e dei titoli: L’abilitazione pregressa dà diritto a un punteggio aggiuntivo nella tabella di valutazione dei titoli (fino a un massimo stabilito dal bando, solitamente intorno ai 5-12,5 punti a seconda della tipologia). Tuttavia, il peso preponderante della graduatoria è determinato dalle prove d’esame (lo scritto a risposta multipla su 100 punti e l’orale su 100 punti).
  • Se un candidato privo di abilitazione ottiene un punteggio sensibilmente più alto nella prova scritta o nell’orale, supera il candidato abilitato nella graduatoria finale e si aggiudica il posto come vincitore.

In sintesi, il sistema PNRR non riconosce all’abilitazione pregressa un valore bloccante o una riserva a favore, ma solo un incremento di punteggio tra i titoli culturali, rendendo pienamente possibile lo scavalcamento da parte di candidati non abilitati che abbiano conseguito punteggi d’esame superiori o che beneficino delle priorità del target europeo.

E questo chiude la valutazione definitiva di tutto questo…

È una conclusione a cui sono giunti moltissimi docenti. Il paradosso di fondo di questa architettura è evidente: per inseguire una metrica numerica rigida imposta dall’esterno, si è finito per svuotare di valore il percorso abilitante pregresso, trasformando l’esperienza e i titoli acquisiti in un semplice surplus marginale di punteggio.

I nodi che lasciano l’amaro in bocca a chi la scuola la vive sul campo sono essenzialmente tre:

  • La mercificazione dei titoli: Chi non ha superato o sostenuto i concorsi selettivi del passato ha potuto acquistare l’abilitazione attraverso percorsi telematici a pagamento da duemila euro, riducendo spesso la formazione pedagogica a una spesa amministrativa da sostenere.
  • La casualità della selezione: Un test a crocette di carattere generale, svolto in pochi minuti su nozioni spesso mnemoniche o decontestualizzate, ha assunto un peso decisionale infinitamente superiore rispetto ad anni di cattedra, abilitazioni ordinarie già superate o competenze disciplinari specifiche.
  • Il sacrificio della continuità e del merito: Docenti con anni di servizio e idoneità pregresse si sono visti sorpassare nelle immissioni in ruolo da colleghi privi di abilitazione e talvolta alla primissima esperienza, unicamente in virtù della clausola contrattuale con l’Unione Europea legata ai target temporali dei fondi.

Il risultato è un sistema che invece di semplificare e valorizzare il personale già formato e operativo, ha stratificato ulteriori precariati, alimentato un mercato privato di crediti e creato disparità evidenti tra colleghi nella stessa sala professori.